Area Lavoro – Pubblicazione ed entrata in vigore del c.d. “Decreto Sostegni Bis”

Draghi Orlando Decreto Sostegni Bis Circolare Lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n 73 (c.d. “Decreto Sostegni Bis”) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
La presente trattazione si prefigge di esaminare in breve le più significative novità impattanti in particolare in ambito contributivo e dell’amministrazione delle Risorse Umane, rimandando ad eventuali successivi approfondimenti e integrazioni in caso di pubblicazione di nuovi chiarimenti e/o interventi legislativi.

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1. Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazioni salariale e di esonero dal contributo addizionale

1.1 Cassa integrazione straordinaria in deroga (ART. 40 co 1 -2)

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro che:
– hanno fruito dei periodi CIG previsti dal Decreto Sostegni (art. 8, c. 1, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021);
– nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019,
possono presentare domanda di CIGS in deroga (artt. 4 e 21 D.Lgs. 148/2015) per una durata massima di 26 settimane intercorrenti tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.
La domanda è subordinata alla stipula di accordi collettivi aziendali (art. 51 D.Lgs. 81/2015) di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza COVID-19.

La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Il trattamento retributivo perso va determinato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali stipulati nei 6 mesi antecedenti la stipula dell’accordo collettivo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Gli accordi collettivi devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento l’orario ridotto (nei limiti del normale orario di lavoro). Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo (art. 3, c. 5, D.Lgs. 148/2015) e la relativa contribuzione figurativa.

Per i trattamenti di integrazione salariale qui esaminati non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

1.2 Datori di lavoro che usufruiscono della CIG dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

a) Esonero dal versamento del contributo addizionale (ART. 40 co 3)
I datori di lavoro che hanno fruito dei periodi CIG previsti dal Decreto Sostegni (art. 8, c. 1, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021) e che a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21 D.Lgs. 148/2015 (CIG ordinaria e straordinaria), sono esonerati dal versamento del contributo addizionale sino al 31 dicembre 2021;

b) Divieto di licenziamento (ART. 40 co 4 – 5)
Per i datori di lavoro che accedono ai periodi di cassa integrazione dal 1° luglio 2021 (art. 40, c. 3 DL 73/2021 di cui sopra) è precluso, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, l’avvio delle procedure di licenziamento per GMO individuale e collettivo (art. 3 L. 604/66; art. 4, 5, e 24 L. 223/91).

Nel medesimo periodo sono sospese anche le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.

Il divieto non si applica in caso di:
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, se nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di azienda;
– accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo (a questi lavoratori è comunque riconosciuta la NASPI);
– fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

1.3 Proroga CIGS per cessazione attività produttiva (ART. 45)

Dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, può essere autorizzata una proroga di 6 mesi della CIGS per cessazione attività, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica e che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 44, c. 1 bis, DL 109/2018 conv. in L. 130/2018).

2. Esoneri contributivi

2.1 Contratto di rioccupazione (ART. 41)

Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, è istituito in via eccezionale il “contratto di rioccupazione”.
Si tratta di un contratto a tempo indeterminato per l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015 (ovvero i disoccupati che hanno dichiarato in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego) nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

I datori di lavoro, esclusi quelli agricoli e domestici, che assumono lavoratori con questo contratto hanno diritto ad uno sgravio pari al 100% dei contributi (esclusa la contribuzione INAIL) per una durata massima di 6 mesi e nel limite massimo di € 6.000 annui, riparametrato su base mensile. Condizione per l’assunzione, è la definizione con l’interessato di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine; diversamente, il rapporto prosegue come normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per poter accedere all’agevolazione, i datori di lavoro non devono aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per GMO o collettivi nella medesima unità produttiva.

L’esonero è revocato (con conseguente recupero di quanto già fruito) in caso di licenziamento:
– intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
– collettivo o individuale per GMO di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore la cui assunzione dà diritto al beneficio, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

La revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumono il lavoratore ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Il beneficio è cumulabile con gli altri esoneri contributivi vigenti per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

2.2 Esonero contributivo aziende settori turismo, stabilimenti termali e commercio (ART. 43)

Dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (con esclusione dei premi INAIL). L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell’esonero si applica il divieto di licenziamento (art. 8, c. 9-11, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021). La violazione del divieto comporta la revoca dell’esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione UE.

2.3 Esonero contribuivo aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo (ART. 70)

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL) per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero stesso.
I soggetti interessati dall’esonero sono:

– aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, comprese quelle produttrici di vino e birra;
– imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L’ esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato.

3. Altre disposizioni

3.1 Contratto di espansione (ART. 39)

A partire dal 26 maggio 2021 possono accedere al contratto di espansione (art. 41, c. 1 bis, D.Lgs. 148/2015) le imprese con almeno 100 unità (in luogo delle 500 o 250 già previste esclusivamente per l’anno 2021).

3.2 Disposizioni in materia di NASPI (ART. 38)

Fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni di NASPI in pagamento dal 1° giugno 2021, non si applica la percentuale di riduzione del 3% (art. 4, c. 3, D.Lgs. 22/2015) e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento al 26 maggio 2021.
La riduzione non si applica, fino al 31 dicembre 2021, anche alle nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno al 30 settembre 2021.
A partire dal 1° gennaio 2022 ritorna a trovare piena applicazione la percentuale di riduzione e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

3.3 Differimento del termine di versamento contributi per artigiani e commercianti (ART. 47)

Il termine di pagamento della rata dei contributi, oggetto di tariffazione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti è differito al 20 agosto 2021 (scadenza originaria: 17 maggio 2021).

3.4 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (ART. 9 co 1)

Con riferimento alla sospensione dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie (art. 68, c. 1, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) e con riferimento ai pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152, c. 1, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020), viene prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini.

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Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.